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Green Pass a scuola, cosa dice la legge se un insegnante non è vaccinato

Per la rubrica D(i)ritto a Scuola, rivolta a docenti e genitori, l'Avvocato Elisa Cosentino risponde ad un quesito relativo all'obbligo di Green Pass dal 1° settembre per i tutti i docenti, anche quelli non vaccinati

Nuovo appuntamento con la rubrica D(i)ritto a Scuola, rivolta ai docenti che svolgono l’attività di insegnamento e ai genitori che vogliono conoscere le ultime novità e notizie riguardanti la scuola e l’istruzione. Stavolta l’avvocato Elisa Cosentino, Avvocato Cassazionista Componente Comitato Scientifico e Vicepresidente SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, risponde ad un quesito posto da un insegnante relativo all’obbligo del Green Pass per i docenti non vaccinati. Ricordiamo che dal 1° settembre il Green pass in Italia è obbligatorio per la scuola, l’università e i trasporti.

La Domanda

Gentile Avvocato,

sono un’operatrice scolastica (lavoro come assistente amministrativo nella segreteria di una scuola) e vorrei sottoporle un quesito. Non mi sono ancora vaccinata contro il Covid-19 e devo fare ingresso a scuola nei prossimi giorni, ma a partire dal primo settembre ci sarà l’obbligo del Green Pass.

Sono disposta a fare il tampone molecolare ogni due giorni, ma non posso assicurare (perché molti laboratori dove il tampone viene effettuato non lo fanno) che il risultato del tampone eseguito venga, in tempo reale, comunicato dal laboratorio analisi nella piattaforma indicata dalla legge.

Qualora fossi negativa a seguito del tampone, ma il risultato non fosse comunicato in tempo reale nella piattaforma, può essermi impedito di fare ingresso a scuola? Esiste un modo per supplire al mancato inserimento del risultato del tampone nella piattaforma?

Grazie.
Cordiali saluti.
Nina D.G.

Green Pass obbligatorio a scuola, le regole dal 1° settembre

Green Pass obbligatorio a scuola, le regole dal 1° settembre

Dal 1° settembre il Green pass in Italia sarà obbligatorio anche per la scuola, l’università e i trasporti. Ecco tutte le misure spiegate nelle Faq dell’esecutivo.

La risposta

Gentilissima Nina,

la ringrazio della domanda che mi ha rivolto perché mi dà la possibilità di parlare di un tema molto dibattuto in questi ultimi giorni.

Cosa dice la legge

Come è noto, il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2011, attualmente in corso di conversione, all’art. 1 ha introdotto delle “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”, tra le quali figura l’obbligo per tutto il personale scolastico, a partire dal primo settembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto Legge n. 52/2021 dello scorso 22 aprile (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

Si tratta del più comunemente detto “Green Pass”.

I Green Pass

Le certificazioni verdi COVID-19 devono attestare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (oppure a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino e fino alla data prevista ed indicata per il completamento del ciclo vaccinale);

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Il Suo caso rientra nella terza ipotesi, volendo lei accedere ai locali della scuola avvalendosi di un test con esito negativo al virus.

Va subito precisato che sono validi ai fini della Certificazione Verde Covid i test effettuati “da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute”, ossia presso strutture autorizzate. Non vanno bene, quindi, i test acquistati, ad esempio, nei supermercati.

La normativa vigente

Ad oggi non è stato ancora diramato un nuovo DPCM specifico per la Scuola che rechi una disciplina di dettaglio in materia, ma una soluzione al suo dubbio è già rinvenibile nella normativa vigente.

Il citato D.L. n. 52/2021, all’art. 9, comma 10, prevede che la certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base di un test con esito negativo al virus SARS-CoV-2, ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed “è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) (test molecolare) e d) (test antigienico rapido), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta” .

Come comportarsi

Conseguentemente, mi sento di rispondere alla sua domanda affermando che, a mio avviso, la mancata comunicazione del risultato del tampone nella piattaforma che l’Amministrazione utilizzerà non potrà determinare il divieto di ingresso a scuola, anche se a tale mancata comunicazione occorrerà sostituire qualcos’altro che ne faccia le veci.

Basterà, per prima cosa, farsi rilasciare e produrre la certificazione rilasciata dalla struttura autorizzata che ha effettuato il test.

Poi, nell’ipotesi in cui il risultato dell’esame non fosse inserito nella piattaforma, le consiglio di allegare a tale certificazione rilasciata dalla struttura autorizzata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Nel nostro ordinamento, infatti, esiste l’istituto della “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” prevista dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale ogni cittadino può autocertificare l’esistenza di una serie di stati, qualità personali e fatti di cui sia a diretta conoscenza.

In questo caso, non si stratta di autocertificare di “essere negativo al virus SARS-CoV-2 per effetto del tampone molecolare eseguito”, perché ciò non sarebbe possibile, in quanto ogni cittadino non può (mancando di conoscenze mediche) certificare tale stato e lo stesso D.P.R. n. 445/2000 ne fa espresso divieto.

E’ possibile, però, dichiarare, ad esempio, di aver ricevuto un “determinato certificato” da parte di un “determinato laboratorio analisi autorizzato” emesso in “una certa data” che attesta “che è stato eseguito il test per la ricerca del virus Sars Covid-19 e che “l’esito di tale indagine è negativo”.

La dichiarazione sostitutiva

Conseguentemente, in caso di tampone con esito negativo, se l’esito dell’esame viene ritenuto insufficiente per mancato o non tempestivo inserimento di tale risultato nella piattaforma si potrà ovviare mediante la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da una copia del documento di identità del seguente tipo:

“Il sottoscritto (nome e cognome) nato a (luogo di nascita e provincia) il (data di nascita) residente a (luogo di residente), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 DICHIARA che in data (indicare la data) è stato sottoposto al test per la ricerca del virus Sars Covid-19 presso (indicare il laboratorio) e che il certificato che allega alla presente dichiarazione è stato rilasciato dal Laboratorio (indicare il nome) in data (indicare la data) ed attesta che in data (indicare la data) è stato somministrato al sottoscritto il test per la ricerca del virus Sars Covid-19 con esito negativo”.

Date le conseguenze gravi, di tipo pecuniario e disciplinare, cui incorrerà il dipendente nel caso di mancato possesso ed esibizione del “Green Pass”, qualora il Dirigente Scolastico (o il personale delegato) volessero impedirne l’ingresso pur ravvisandosi le condizioni per il possesso della certificazione verde COVID-19, sarà opportuno che egli chieda formalmente l’accesso al luogo di lavoro, adottando, al contempo, tutte le cautele possibili.

Nella speranza di essere stata esauriente e di aver dipanato il suo dubbio, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Avvocato Elisa Cosentino

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