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Congedo parentale straordinario: un’ipotesi per aiutare le famiglie

Per fronteggiare la chiusura delle scuole, si apre l'ipotesi di istituire un congedo parentale straordinario, in modo tale che un genitore possa occuparsi dei figli a casa

Le scuole saranno chiuse  in tutta Italia fino al 15 marzo e si ipotizza una possibile estensione, almeno fino ad aprile. Diventa, dunque, difficile per le moltissime famiglie italiane fronteggiare la situazione. Si apre la possibilità di istituire un congedo parentale straordinario, in modo tale che almeno uno dei due genitori possa stare a casa dal lavoro per accudire i figli. «Stiamo definendo una norma che prevede la possibilità per uno dei genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni», ha detto la viceministra Laura Castelli. In attesa di conoscere le modalità per accedere al congedo parentale straordinaria, vediamo cosa prevede oggi l’Inps in merito al congedo parentale.

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Che cos’è il congedo parentale stroardinario

Per aiutare le famiglie alle prese con la chiusura delle scuole, si cercherà di consentire a uno dei genitori di assentarsi dal lavoro e rimanere a casa ad accudire i figli, in attesa che riprendano le lezioni. Le condizioni per accedere a questo congedo «straordinario» non sono ancora note. 

Come funziona il congedo parentale ordinario

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

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Quanto spetta

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Quando fare domanda

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.

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