Dopo le bozze circolate nella serata di ieri, 7 marzo, provocando una vera e propria fuga dalla Lombardia, come testimoniano le immagini della Stazione Centrale di Milano, è arrivato il testo definitivo delle misure decise dal governo. Sono previste severe limitazioni nelle regioni del Nord e misure restrittive anche nel resto d’Italia. Le misure restano valide fino al 3 aprile.
Qui, il decreto

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La zona rossa
La cosiddetta “zona rossa” è stata estesa a tutta la Lombardia e 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cussio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Nella zona rossa bisogna limitare il più possibile la circolazione.
Divieto d’ingresso e d’uscita
L’ingresso e l’uscita da questi territori sono consentiti solo per motivi gravi e «comprovati», di lavoro o di famiglia. Garantita la possibilità di rientro al proprio domicilio. Chi è in quarantena non potrà in nessun modo spostarsi. A chi presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi centigradi, si raccomanda di restare nella propria abitazione.
Quali attività sono sospese
Chiusi musei, cinema, teatri, mentre i centri commerciali saranno aperti fino a venerdì e dovranno assolutamente essere evitati assembranti. Sospesi anche eventi e competizioni sportive, tranne gli allenamenti degli atleti professionisti e che parteciperanno alle olimpiadi. Chiusi gli impianti dei comprensori sciistici. Chiuse le scuole. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di istituire le misure di sicurezza. A differenza della zona rossa, nel resto d’Italia i bar e i ristoranti potranno rimanere aperti senza limitazione di orario, ma il gestore deve garantire la distanza di sicurezza tra i clienti.
Spostamenti all’interno della zona rossa
Nel decreto è scritto di «evitare in modo assoluto ogni spostamento all’interno dei territori salvo che per spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza». Sono «sospesi» i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del «personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale».