MILANO – Agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 81/08 il Servizio di Prevenzione e Protezione “SPP” è definito come l’ “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Esso coinvolge diverse figure all’interno della scuola; prima fra tutte il Dirigente Scolastico, nonché Datore di Lavoro, che organizza il SPP e ne nomina i componenti.
Il SPP è composto da: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “RSPP”, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione “ASPP”, Dirigente Scolastico, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza “RLS”, Medico competente (se previsto per legge) Addetti alle emergenze (Antincendio, Primo Soccorso, Evacuazione …) e Preposti/Fiduciari di plesso.
I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione a scuola
All’art. 33 sono definiti i compiti del SPP:
- Individuare i fattori di rischio, collaborare alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, co. 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
- Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36.
I singoli componenti del SPP hanno incarichi e compiti diversi, ma tutti lavorano congiuntamente per raggiungere quello che è l’unico vero obiettivo: garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi professionali.
Tommaso Barone