Lingua italiana: la “x” come firma ha ancora validità?

4 Settembre 2025

Scopriamo assieme se all'interno del panorama della lingua italiana, soprattutto quella burocratica, la firma col "crocesegno" ha ancora validità.

Lingua italiana: la "x" come firma ha ancora validità?

Lingua italiana: la firma rappresenta uno degli strumenti fondamentali della vita civile e giuridica. Con un semplice segno grafico, in genere il proprio nome e cognome vergati a mano, l’individuo attesta la volontà di assumersi la responsabilità di un atto, di dichiarare la veridicità di quanto scritto, oppure di stipulare un contratto. L’atto di firmare, insomma, ha un valore che va ben oltre il gesto grafico: è una forma di riconoscimento identitario e di attribuzione di paternità a un documento. Ma cosa accade quando una persona non è in grado di firmare il proprio nome? In questi casi, subentra il cosiddetto crocesegno, ovvero la sostituzione della firma con una semplice croce, una “X”.

Questa pratica, che a prima vista potrebbe apparire un escamotage antiquato o addirittura poco sicuro, ha invece un rilievo giuridico preciso e limitato. Analizziamo dunque che cosa significhi firmare con una croce, in quali casi tale modalità sia valida e quali siano i limiti imposti dall’ordinamento italiano.

Lingua italiana: cos’è il crocesegno?

Il crocesegno è un segno grafico sostitutivo della firma autografa. È costituito, per l’appunto, da una croce (o una X) che prende il posto della sottoscrizione tradizionale. Non rappresenta, quindi, il nome e cognome della persona, ma assume la funzione di “firma surrogata” in quei casi in cui il sottoscrivente non sappia o non possa scrivere.

Si pensi, ad esempio, a un analfabeta che non abbia mai appreso a tracciare le lettere, oppure a un soggetto che, a causa di una patologia invalidante, non riesca a riprodurre graficamente il proprio nome. Per queste persone, la possibilità di apporre una X consente comunque di manifestare la propria volontà e partecipare alla vita civile, senza essere esclusi per l’impossibilità materiale di firmare.

Quando si ricorre al crocesegno?

Il ricorso al crocesegno è circoscritto a situazioni particolari:

  • quando una persona è analfabeta e non sa scrivere il proprio nome;

  • quando il soggetto, pur alfabetizzato, non è fisicamente in grado di firmare (ad esempio per cecità o malattie che compromettono l’uso della mano);

  • quando, in assenza di altre possibilità, occorre comunque registrare la volontà di una persona su un documento ufficiale.

Non è dunque una pratica diffusa, né consigliata se non nei casi strettamente necessari, proprio per i rischi che porta con sé.

I limiti e gli svantaggi del crocesegno

La croce come firma ha un limite evidente: non consente l’identificazione del sottoscrittore. Una firma tradizionale, pur con variazioni di stile, contiene sempre un tratto personale riconducibile al nome del soggetto. Al contrario, una X è un segno generico che chiunque può tracciare, e che non garantisce alcuna unicità.

Questo comporta seri problemi di autenticità: chi certifica che quella croce appartenga davvero alla persona indicata nel documento? Per questo motivo, il legislatore italiano ha circoscritto la validità del crocesegno a casi molto particolari, imponendo quasi sempre la presenza di un pubblico ufficiale o di testimoni.

In assenza di tali cautele, il crocesegno rischierebbe di diventare un segno troppo vago, facilmente falsificabile, e quindi privo di valore legale.

Quando è valido il crocesegno?

La legge italiana riconosce valore al crocesegno solo in ipotesi tassative, cioè specificamente indicate dall’ordinamento. Alcuni esempi:

  • Cambiale agraria: è valida anche se sottoscritta con una croce.

  • Persone non vedenti: il crocesegno è ammesso, purché sia seguito dalla firma di almeno due testimoni che ne garantiscano l’autenticità.

  • Atti notarili: l’analfabeta o chi non può firmare può apporre una X davanti al notaio. Sarà il notaio stesso, come pubblico ufficiale, a certificare che la croce è stata effettivamente apposta dal soggetto.

Un caso emblematico riguarda il testamento: l’analfabeta che voglia redigerlo non può limitarsi a una semplice croce su un foglio qualsiasi, ma deve recarsi da un notaio, il quale, sotto la propria responsabilità, garantirà l’identità e la volontà del testatore.

Un altro ambito interessante è quello processuale. La Corte di Cassazione ha stabilito che la procura alle liti sottoscritta con una X non può essere autenticata dall’avvocato stesso: serve l’intervento del notaio. Ciò significa che, anche per dare mandato a un legale, l’analfabeta deve rivolgersi a un pubblico ufficiale.

Firma e crocesegno: due livelli diversi di validità

È quindi chiaro che la firma e il crocesegno non sono sullo stesso piano. La firma autografa rimane la forma ordinaria e pienamente valida, perché garantisce l’identità del sottoscrittore e la riconducibilità del documento a chi lo ha firmato.

Il crocesegno, al contrario, è una forma eccezionale e sostitutiva, valida solo quando la legge lo prevede espressamente e in presenza di determinate garanzie (notaio, testimoni, pubblico ufficiale).

Al di fuori di questi casi, il documento firmato con una X è considerato nullo o privo di efficacia, proprio perché manca la certezza sulla provenienza della sottoscrizione.

La vicenda della “X” come firma è affascinante perché mette in luce l’equilibrio tra due esigenze: da un lato, la tutela dell’identità e della certezza giuridica, dall’altro, il diritto di ogni individuo a esprimere la propria volontà, anche se privo degli strumenti alfabetici tradizionali.

Il crocesegno, con tutti i suoi limiti, rappresenta un compromesso: un segno grafico minimo, apparentemente insignificante, che però, se inserito in un contesto regolato dalla legge e garantito da testimoni o notai, acquista valore legale.

In questo senso, la X come firma non è un segno di debolezza, ma un simbolo di inclusione. Essa permette anche a chi non ha avuto accesso all’istruzione o è impossibilitato a scrivere di partecipare ad atti giuridici e di esercitare i propri diritti. Ma, proprio per la sua genericità, deve sempre essere accompagnata da cautele stringenti.

In definitiva, possiamo dire che la validità del crocesegno non risiede nel segno in sé, ma nel contesto in cui viene apposto: senza garanzie esterne, resta un simbolo privo di forza; con l’intervento della legge e di pubblici ufficiali, diventa invece una firma a tutti gli effetti, seppur “mediata”.

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