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Super Green Pass: le regole per accedere a musei, cinema e teatri

Da oggi fino al 15 gennaio 2022 entra in vigore il “Super Green Pass”. Ecco cosa cambierà per accedere a musei, archivi, biblioteche e cinema

Da oggi lunedì 6 dicembre entra in vigore il Super Green Pass.  Il certificato verde rafforzato prevede  che per alcune tipologie di attività sia necessario presentare il pass che certifichi soltanto l’avvenuta guarigione dal Covid-19, o l’avvenuta vaccinazione, escludendo così chi ha solo il tampone. Fino al 15 gennaio 2022 entrano in vigore nuove norme per l’accesso ai servizi come cinema, ristoranti, impianti sportivi e musei. Scopriamo cosa cambia con il Super Green Pass per i luoghi della cultura.

Super Green Pass, cosa dice il Decreto-Legge

Il Decreto-Legge del 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale all’articolo 5 “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione” introduce il Super Green Pass stabilendo che “nelle zone e gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca”.

Le lettere a), b) e c-bis) (del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) sono quelle che indicano che il Green Pass si può ottenere o con avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (a), o con avvenuta guarigione da COVID-19 (b), o con avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c-bis). E tra i “servizi” e le “attività” che sono “limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente”, quindi quelli per i quali è necessario l’impiego delle certificazioni verde, sono ricompresi anche (art. 9 bis del DL 22 aprile 2021 convertito in legge) anche gli “spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”, i “musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre”, i “ centri culturali, centri sociali e ricreativi”.

Il Super Green Pass è necessario per i luoghi di cultura?

Proseguendo nella lettura del DL del 26 novembre, l’articolo 6 (“Disposizione transitorie”), al primo comma, stabilisce che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, il Super Green Pass, che l’articolo 5 limita dalla zona gialla in su, venga esteso anche alla zona bianca.  Il Ministero della Cultura ha pubblicato una nota dove specifica che “Le nuove regole sul contenimento del contagio pandemico, in vigore da lunedì 6 dicembre, sono molto chiare per i luoghi della cultura e prevedono che nei musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla, non è necessario il super green pass. Si continuerà pertanto ad accedere con green pass, nel pieno rispetto delle norme e dell’obbligo di indossare la mascherina”.

Le cose cambiano per  l’accesso a “cinema, teatri e sale da concerto, che rimarranno aperti con capienza al 100%, dove l’ingresso sarà possibile solo con il super green pass. Bambine e bambini di età inferiore ai 12 anni continueranno ad avere accesso libero ai musei, ai cinema, ai teatri, alle sale da concerto e ai luoghi dello spettacolo”. Quindi, da oggi 6 dicembre non servirà mostrare il Super Green Pass nei musei e nelle biblioteche.

 

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