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Polillo di AIE, ”Riguardo alla legge sulla diffamazione occorre fare chiarezza”

Diversi sono gli aspetti condivisibili delle proposte di legge in discussione sulla diffamazione a mezzo stampa: fra questi la soppressione del carcere per diffamazione, l'estensione della rettifica anche per gli editori di libri, da definire ''in modo appropriato''...
L’AIE è stata ricevuta oggi in audizione alla Commissione Giustizia della Camera in merito alle proposte di legge sulla diffamazione, che riguardano anche l’editoria libraria

MILANO – Diversi sono gli aspetti condivisibili delle proposte di legge in discussione sulla diffamazione a mezzo stampa: fra questi la soppressione del carcere per diffamazione, l’estensione della rettifica anche per gli editori di libri, da definire “in modo appropriato”, la conseguente inibizione del procedimento penale, la previsione di un limite massimo per il risarcimento dei danni. Ma occorre affrontare e risolvere diverse criticità, anche in relazione alla responsabilità dell’editore. Questa la posizione dell’Associazione Italiana Editori (AIE) in audizione oggi alla Commissione Giustizia della Camera in merito alle proposte di legge sulla diffamazione, che attengono anche all’editoria libraria.
 
I PROCEDIMENTI DELLA RETTIFICA PER GLI EDITORI – “Pur condividendo diversi aspetti, ci sono punti che richiedono un’attenta riflessione. L’estensione della rettifica agli editori di libri – ha chiarito il presidente di AIE Marco Polillo – può considerarsi un’opportunità, purché disciplinata in modo appropriato per non costituire uno strumento per avanzare richieste artificiose e infondate. Sarebbe inaccettabile prevedere la pubblicazione della rettifica su testate giornalistiche: gli editori di libri sarebbero gravati da costi irragionevoli e insostenibili per l’acquisto di spazi su testate non proprie, e la rettifica sarebbe inefficace, perché avverrebbe in un contesto slegato da quello del libro. Molto più efficace invece sarebbe la sua pubblicazione sui siti dell’editore, sulle pagine dell’editore aperte sui vari social network, oltre alla possibilità di inserirla anche nella versione digitale del libro”.
 
L’INTENZIONALITÀ DEL DOLO – Altrettanto chiara è per Polillo la necessità di affrontare il nodo della responsabilità dell’editore: “È necessario esprimere in modo più diretto che l’editore risponde solo quando c’è l’intenzionalità tipica del dolo. La specifica sulla non responsabilità dolosa dell’editore è apprezzabile, ma rimane frustrata se non si tiene conto delle particolarità dell’editoria libraria: il grado di controllo che un editore può esercitare rispetto a un contenuto complesso e con forti elementi di creatività tipico di una pubblicazione libraria è diverso rispetto al tipo di verifica che può essere operata su un articolo di giornale”.

16 luglio 2013

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