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Come proteggere il patrimonio artistico nel libro ”Diritto dell’Arte”

Da poco è stato presentato il terzo volume della collana 'Il diritto dell'arte' edita da SKIRA e noi abbiamo intervistato i curatori Gianfranco Negri-Clementi e Silvia Stabile. Il libro, sottotitolato 'La protezione del patrimonio artistico', è appunto dedicato al tema della...

Scopriamo assieme ai curatori del testo ‘Il diritto dell’arte. La protezione del patrimonio artistico’ come è possibile difendere le nostre bellezze artistiche. L’intervista che vi proponiamo è stata fatta agli avvocati Gianfranco Negri-Clementi e Silvia Stabile e spazia dal rapporto tra arte e tecnologia alle problematiche che riguardano la mediazione internazionale delle opere d’arte. Grazie alla competenza, alla conoscenza e all’amore ci avviciniamo al mondo dell’arte scrutandolo attraverso la lente della giurisprudenza.

MILANO – Da poco è stato presentato il terzo volume della collana ‘Il diritto dell’arte‘ edita da SKIRA e noi abbiamo intervistato i curatori Gianfranco Negri-Clementi e Silvia Stabile. Il libro, sottotitolato ‘La protezione del patrimonio artistico’, è appunto dedicato al tema della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale nell’ordinamento italiano con saggi che affrontano il tema delle novità legislative e delle politiche del settore della cultura, del turismo e del territorio nel sistema italiano e internazionale (UNESCO), della tutela e della valorizzazione dei beni culturali pubblici e privati, anche immateriali e digitali, analizzando alcuni aspetti specifici relativi alla tutela e valorizzazione del brand “culturale”, della teoria del rischio applicata al patrimonio artistico, dell’art advisory, della custodia, conservazione e gestione del patrimonio artistico, delle copie e dei falsi in arte, dei furti di opere d’arte, del traffico illecito di opere d’arte e della loro esportazione definitiva al di fuori dei confini nazionali, con cenni ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) come la mediazione e l’arbitrato per l’arte e i beni culturali.

Nel testo si fa riferimento al “piano di gestione” come ad uno strumento strategico per l’amministrazione del sito sottoposto a tutela. Secondo lei quali sono i provvedimenti da attuare perché il suddetto “piano di gestione” non risulti solo un documento ma venga applicato nel concreto?

Volendo ragionare in termini di concretezza bisognerebbe anzitutto che questi “piani di gestione” corrispondessero a un “retino” (un “form”) predisposto in modo da toccare progressivamente la totalità dei maggiori problemi che possono evidenziarsi nella gestione del sito, sia in generale, sia con riferimento allo specifico sito considerato (tanto per la logistica di ogni sito, quanto per i contenuti propri di ogni sito). L’esposizione delle iniziative di conservazione o avanzamento nella gestione del sito, che saranno in tal modo formulate, daranno un segno evidente delle finalità che il gestore si propone: e in questo senso il piano diventa anche strategico perché delinea come le esistenti forze e le risorse saranno progressivamente applicate o poste in “riserva” (così come l’esercito, stratos, viene posto su linee confacenti con la strategia di difesa o di attacco che il gestore si propone). La verifica della effettiva applicazione in concreto del piano dovrà essere attuata (secondo periodicità da stabilire in anticipo) mediante la redazione di un documento di “compliance”, avente non solo la finalità di contabilizzare gli avvenuti consumi delle risorse nelle singole iniziative (una specie di conto economico) ma di evidenziare le restanti azioni e investimenti necessari per raggiungere pienamente le finalità programmate.
I documenti di finale inventariazione e di conteggio economico, da redigersi con frequenza accelerata, dovranno sempre essere concomitanti al piano di gestione. Bene sarebbe che tali documenti fossero predisposti da comitati diversi, e poi sottoposti dal gestore all’unico organo (il c.d. “corpo sociale”) che ha la responsabilità di valutare, approvare ed eventualmente correggere l’azione gestoria. [Gianfranco Negri-Clementi]

Il saggio di Maria Lillà Montagnani e Laura Zoboli approfondisce il tema del rapporto tra arte e tecnologia. Qual è la sua opinione riguardo al trasferimento di un’opera in formato digitale?

Il rapporto tra arte e tecnologia è sempre più centrale all’interno delle strategie di tutela, fruizione e valorizzazione delle opere d’arte e dei beni culturali in genere. Significativi sono i progetti degli ultimi anni volti alla digitalizzazione – trasformazione dal formato analogico a quello digitale – dei patrimoni artistici e archivistici, all’istituzione di musei di terza generazione e alla creazione degli user generated content nel contesto della fruizione dei contenuti culturali e museali, all’uso dei social media (facebook, twitter, pinterest, ecc.) nelle attività di promozione del patrimonio culturale e artistico e alle riproduzioni (digitali) dei beni culturali anche su concessione del MiBACT e ai progetti come “Google Art Project” ed “Europeana”. Nell’ambito, poi, del trasferimento (inteso come circolazione) delle opere in formato digitale (sia digitalizzate che digitali) l’assenza del supporto materiale accentua il rischio legato alla riproducibilità e alla creazione di copie identiche agli originali e alla loro circolazione in internet, con difficoltà correlate al controllo da parte del titolare dei diritti, primo fra tutti l’autore. Ciò fintanto che non siano messi a punto, per il settore dell’arte, misure di protezione come quelle che Maria Lillà Montagnani tratta nel suo saggio dedicato ai sistemi di Digital Rights Management e pubblicato nel terzo volume de “Il Diritto dell’Arte” (Skira, 2014). Dal processo inarrestabile di evoluzione tecnologica, da un lato, ed esigenze di protezione, dall’altro, occorre appoggiare il progresso minimizzando i rischi. [Silvia Stabile]

Le problematiche che riguardano la mediazione nel settore dell’arte e le controversie internazionali che ne derivano, come si spiega nel testo, possono essere della più varia natura, non solo giuridica. Gli esempi mostrano come ogni volta si intervenga diversamente. Quali sono i limiti di una tale situazione e come si potrebbero risolvere?

Gli ADR (Alternative Dispute Resolution) e, in particolare, la mediazione nel settore dell’arte e dei beni culturali, sono uno strumento efficace, riconosciuto a livello internazionale, di composizione del conflitto tra parti portatrici di interessi contrapposti o in lite tra loro. La gestione di tali strumenti (mediazione, arbitrato e mediazione-arbitrato) da parte di organismi super partes e indipendenti (come UNESCO, WIPO e le Camere Arbitrali), coadiuvate dalle azioni di promozione di questi mezzi da parte delle associazioni di categoria (come quelle di gallerie, case d’aste e musei), consentono di fornire alle parti mezzi spediti e a basso costo, rispetto alla giustizia ordinaria, garanti di imparzialità e di confidenzialità della materia trattata. In sintesi: un servizio efficiente di giustizia “alternativa”. In questo senso si dirigono le iniziative, in Italia, a livello legislativo, di promozione della mediazione (obbligatoria per alcuni tipi di contenzioso) come strumento di risoluzione delle controversie e, sul piano internazionale, i servizi di giustizia “privata” amministrata da organismi indipendenti come WIPO o, in Italia, quelli forniti dalle Camere Arbitrali (aziende autonome delle Camere di Commercio) per il settore dell’arte e della creatività in genere (moda e design). [Silvia Stabile]

Quali sono, secondo lei, le iniziative che riescono nel concreto a garantire una corretta fruizione del patrimonio artistico e quali i processi che riescono a mantenere nel tempo alta la tutela dello stesso?

Fruizione e tutela sono funzioni primarie esercitate dallo Stato, attraverso il MiBACT e gli enti locali e periferici, a difesa del patrimonio artistico; funzioni che trovano fondamento nella nostra Costituzione (Art. 9). Forse occorrerebbe rivolgere la domanda al Ministro Franceschini che, attraverso il “Decreto Cultura” (Art Bonus), il bando di gara internazionale per la nomina dei direttori dei grandi musei italiani e il piano di riorganizzazione del MiBACT, ha avviato, in questi ultimi anni, concrete ed effettive azioni volte a sostenere il nostro più significativo patrimonio: quello dei beni culturali e dei luoghi della cultura. [Silvia Stabile]

La valorizzazione del patrimonio artistico può nascere solo dove c’è conoscenza e amore. L’importanza del momento partecipativo, condivisa anche dal nostro ordinamento, come può essere meglio pubblicizzata affinché tutti si avvicinino più facilmente e con maggiore interesse all’arte?

Non rispondo alla domanda, se conoscenza e amore siano indispensabili per la valorizzazione del patrimonio artistico: perché respingo che ancora possa porsi una tale domanda che mette in dialettica la base indispensabile per l’esistenza stessa del più nobile prodotto della nostra umanità. L’arte è amore. [Gianfranco Negri-Clementi]

 

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